Aceto: anche quello tedesco può essere definito balsamico

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Quando si parla di aceto balsamico, non si deve necessariamente fare riferimento a quello di Modena. La Corte di giustizia dell’Unione Europea in questi giorni si è pronunciata su una disputa sorta tra Italia e Germania in merito all’utilizzo più o meno legittimo dell’etichetta Dop soltanto per il prodotto realizzato nella città emiliana. Stando a quanto affermato dai giudici dell’UE, la suddetta denominazione non deve riguardare soltanto l’aceto italiano, ma anche quello di altri paesi se rispetta il gusto agrodolce tipico di questo condimento.

La controversia è sorta quando l’azienda tedesca Balema ha immesso sul mercato il suo condimento proveniente dai vini del Baden utilizzando il termine balsamico per sottolineare che è stato realizzato attraverso la tecnica dell’invecchiamento in botti di legno. Il Consorzio di tutela dell’aceto balsamico di Modena è prontamente intervenuto con una diffida alla società tedesca che avrebbe violato un’etichetta protetta. L’impresa, a sua volta, ha reagito con un ricorso che di recente l’ha vista vincitrice.

Aceto balsamico: la sentenza della corte UE.

In sintesi, infatti, tenendo conto della pronuncia della Corte di giustizia UE, è lecito utilizzare la dicitura balsamico per vendere un aceto che abbia determinate caratteristiche, senza tener conto dell’indicazione geografica del prodotto. Dunque il prodotto non viene considerato come esclusivo della città di Modena.

La disputa dell’aceto balsamico: le motivazioni dei giudici

Entrando nel merito della sentenza emessa dai giudici dell’Unione Europea in seguito al ricorso presentato dall’azienda Baden, costoro hanno affermato che la procedura di tutela dell’etichetta aceto balsamico di Modena non riguarda il ricorso a quei termini che non rientrano nell’indicazione geografica del prodotto.

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In altre parole, quando si usano le diciture aceto e balsamico, non si va incontro ad alcuna azione vietata, poiché questi termini non hanno una precisa connotazione geografica. Inoltre i giudici hanno evidenziato come tra le Dop già registrate ci siano quelle riferite ad aceto balsamico tradizionale di Modena che ha un costo più alto sul mercato rispetto a quello classico, e aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia. In entrambi i casi, le diciture vengono riportate nelle etichette senza però intaccare la tutela garantita dall’Igp.

Il tradizionale aceto balsamico di Modena.

Siccome balsamico è un aggettivo al quale si ricorre per fare riferimento al condimento dal gusto tipico agrodolce immesso sul mercato, questo non può essere da solo oggetto esclusivo di tutela. Quindi, per la Corte di giustizia dell’Unione Europea, è lecito avere in commercio un prodotto balsamico proveniente dalla Germania.

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